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Di cosa si tratta?
La separazione personale dei coniugi
è disciplinata nell'ordinamento italiano, dalle norme del
codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile
e da alcune norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, e non fa venir meno
lo status giuridico di coniuge. Produce effetti solo su alcuni aspetti
propri del matrimonio (così si scioglie la comunione legale
dei beni e cessano alcuni degli obblighi, come quelli di fedeltà
e di coabitazione). Altri effetti del matrimonio invece, continuano
ad esistere, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (così
il dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di
mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare
ed istruire la prole). Solo dopo 3 anni dall'avvenuta separazione
è possibile chiedere il divorzio.
L'ordinamento prevede 2 forme di separazione: consensuale e giudiziale.
Separazione consensuale
La separazione consensuale è lo strumento attraverso il
quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Per potersi avvalere di questo istituto, è necessario che
i coniugi abbiano raggiunto l'accordo
su tutte le questioni che riguardano i loro rapporti (nello
specifico i diritti patrimoniali e lo scioglimento della comunione,
l'eventuale mantenimento del coniuge debole, l'affidamento ed
il mantenimento della prole, l'assegnazione della casa coniugale...).
Nel caso la separazione avvenga in un contesto privo di attriti
o comunque vi sia l'intenzione dei coniugi di raggiungere un accordo
in merito alla gestione dei loro rapporti, in un momento quanto
mai delicato della loro vita, la separazione consensuale rappresenta
lo strumento ideale.
In questo ambito l'ausilio dell'avvocato, anche in funzione di
mediatore familiare, riveste
grande importanza per poter garantire la tutela dei diritti dei
coniugi e soprattutto quella dei figli.
La separazione consensuale si realizza con il deposito di un
ricorso congiunto al tribunale con il quale i coniugi manifestano
l'intenzione di separarsi e presentano al Giudice i loro accordi
di separazione.
Vi sarà una udienza di comparizione in cui sarà
realizzato un tentativo di conciliazione ed il Presidente adotterà
i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti. Successivamente,
qualora gli accordi siano ritenuti non pregiudizievoli sia per
i coniugi e soprattutto per la tutela della prole, il provvedimento
si separazione sarà omologato determinando la separazione.
Le condizioni convenute in sede di separazione non sono cristallizzate
e potranno essere anche modificate in futuro al fine di adattarsi
ad eventuali mutamenti delle situazioni dei coniugi.
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di questa pagina si riferiscono a situazioni generali e non
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