Avv. Luca Vigiani
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Separazione dei coniugi
  Di cosa si tratta?

La separazione personale dei coniugi è disciplinata nell'ordinamento italiano, dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da alcune norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Produce effetti solo su alcuni aspetti propri del matrimonio (così si scioglie la comunione legale dei beni e cessano alcuni degli obblighi, come quelli di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti del matrimonio invece, continuano ad esistere, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (così il dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole). Solo dopo 3 anni dall'avvenuta separazione è possibile chiedere il divorzio.
L'ordinamento prevede 2 forme di separazione: consensuale e giudiziale.

Separazione consensuale

La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale i coniugi, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Per potersi avvalere di questo istituto, è necessario che i coniugi abbiano raggiunto l'accordo su tutte le questioni che riguardano i loro rapporti (nello specifico i diritti patrimoniali e lo scioglimento della comunione, l'eventuale mantenimento del coniuge debole, l'affidamento ed il mantenimento della prole, l'assegnazione della casa coniugale...).
Nel caso la separazione avvenga in un contesto privo di attriti o comunque vi sia l'intenzione dei coniugi di raggiungere un accordo in merito alla gestione dei loro rapporti, in un momento quanto mai delicato della loro vita, la separazione consensuale rappresenta lo strumento ideale.
In questo ambito l'ausilio dell'avvocato, anche in funzione di mediatore familiare, riveste grande importanza per poter garantire la tutela dei diritti dei coniugi e soprattutto quella dei figli.

La separazione consensuale si realizza con il deposito di un ricorso congiunto al tribunale con il quale i coniugi manifestano l'intenzione di separarsi e presentano al Giudice i loro accordi di separazione.
Vi sarà una udienza di comparizione in cui sarà realizzato un tentativo di conciliazione ed il Presidente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti. Successivamente, qualora gli accordi siano ritenuti non pregiudizievoli sia per i coniugi e soprattutto per la tutela della prole, il provvedimento si separazione sarà omologato determinando la separazione.

Le condizioni convenute in sede di separazione non sono cristallizzate e potranno essere anche modificate in futuro al fine di adattarsi ad eventuali mutamenti delle situazioni dei coniugi.


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